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L'utilizzo di un marchio registrato da un altro soggetto, senza il consenso di quest'ultimo, comporta l'illecito (civilistico) di contraffazione.

Il nostro ordinamento giuridico contiene numerose disposizioni in proposito, finalizzate a tutelare i titolari dei
marchi o, più in generale, dei diritti della proprietà intellettuale.

In particolare, si fa riferimento alla contraffazione: - di sostanze alimentari (art. 440, c.p.); - di altre cose a danno della salute pubblica (art. 441, c.p.); - di monete (art. 453,c.p.); - di valori bollati (art. 459, c.p.); - di carta filigranata (art. 460, c.p.); - di biglietti di un'impresa pubblica di trasporto (art. 462, c.p.); - del sigillo di Stato (art. 467, c.p.); - di altri pubblici sigilli (art. 468, c.p.); - di impronte di una pubblica autentificazione o
certificazione (art. 469, c.p.).

La norma da tenere in maggiore considerazione in materia di contraffazione è l'art. 473 del Codice Penale secondo il quale chiunque contraffa o altera i marchi (registrati o comunque depositati in attesa di registrazione) o i segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati viene punito con la reclusione4 e con la multa.

Detta disciplina viene completata dai successivi artt. 474 e 475 che rispettivamente prevedono le sanzioni per chi introduca nel territorio dello Stato i prodotti con segni falsi di cui all'articolo precedente e la pubblicazione della sentenza nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti.

Affinché si configuri il reato di contraffazione, occorre che i segni distintivi o marchi già registrati siano apposti da soggetti non autorizzati su prodotti nuovi o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione e non solo su prodotti similari.

L'art. 5175 sempre del Codice Penale completa, poi, l'impianto normativo di tutela dei segni distintivi e marchi, prevedendo e sanzionando un'ipotesi sussidiaria rispetto alla precedente, nella quale viene presa in considerazione la mera idoneità a trarre in confusione i consumatori sulla reale provenienza dei prodotti.

Fonte: www.gdf.it